Titoli di credito - assegno bancario non trasferibile - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024
Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Individuazione. Responsabilità contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Onere probatorio. In materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilità in senso meramente oggettivo.
La responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione.