Responsabilità civile - causalità (nesso di) - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024
Nesso causale - Accertamento - Criterio del "più probabile che non" - Probabilità statistica e logica - Portata - Spiegazioni causali alternative - Comparazione - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili).
In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili).