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Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - cause - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26487 del 10/10/2024

Contrarietà a norme imperative - Norme che impongono che l'oggetto abbia determinate caratteristiche, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti - Impossibilità dell'oggetto - Nullità - Fattispecie. In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all'oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell'oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento. 

(Fattispecie relativa ad un contratto di vendita e ad un collegato contratto di leasing di un'imbarcazione, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell'interesse generale alla sicurezza della navigazione).