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Lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26417 del 10/10/2024

Diritto ai permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 - Connessione diretta con le esigenze di assistenza del disabile - Sussistenza - Scelta dei giorni di fruizione - Soggetto legittimato - Lavoratore - Sindacabilità da parte del datore - Esclusione - Prestazione di assistenza in orari non coincidenti con il turno lavorativo - Abuso - Esclusione.
Il diritto del lavoratore ai permessi di cui all'art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 si pone in relazione diretta con le esigenze di assistenza alla persona disabile, per lo svolgimento di tutte le attività che essa non è in condizioni di compiere autonomamente, senza che il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, possa sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, o contestare la prestazione dell'assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce abuso del diritto.