Domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31130 del 04/12/2024
Citazione in giudizio diretta e notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese - Nullità - Costituzione in giudizio del socio accomandatario - Conseguenze - Fondamento. La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario), indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.