Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - spese - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 32012 del 11/12/2024
Opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Questioni relative all'effettiva portata del titolo esecutivo o al quomodo dell'esecuzione - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Potere di riqualificazione della domanda - Esclusione. In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, l'esecutato, con l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse ma non può sollevare questioni relative al processo esecutivo (in ordine all'an, al quis, al contra quem, al quomodo), quali quella relativa al suo difetto di legittimazione passiva o quella che contesti la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere, che avrebbe dovuto proporre nel corso del processo di esecuzione forzata attraverso i rimedi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c., senza che il giudice possa riqualificare in tal guisa la domanda proposta unicamente in seno all'opposizione suddetta.