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Esecuzione forzata immobiliare - vendita - Ordinanza di vendita - - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32014 del 11/12/2024

Regime di pubblicità ex art. 490 c.p.c. - Ius superveniens - Applicabilità ai procedimenti in corso - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. In virtù delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13, commi 2 e 9, del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, il regime di pubblicità previsto dalla nuova formulazione dell'art. 490 c.p.c. si applica, quanto alle procedure in corso all'entrata in vigore del suddetto decreto legge, alle sole vendite disposte dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nel d.m. 5 dicembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2018). 

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - sull'erroneo presupposto che alla vendita, originariamente disposta nel 2013, si applicasse la nuova disciplina, per effetto del richiamo contenuto in una successiva ordinanza del 2017 - aveva annullato l'aggiudicazione intervenuta nel 2019 per il mancato rispetto del termine decadenziale di 45 giorni, di cui all'attuale formulazione dell'art. 490 c.p.c.).