Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31665 del 09/12/2024
Intervento volontario - Possibilità per l'interventore di formulare nuove eccezioni - Sussistenza - Violazione dei princìpi del giusto processo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze per le altre parti. In tema di intervento, la possibilità per l'interveniente volontario, principale o litisconsortile, di sollevare eccezioni nuove su fatti già presenti in causa non viola i principi del giusto processo, purché sia garantito il diritto di difesa delle controparti, consentendo loro non solo di replicare all'ampliamento dell'oggetto del giudizio, ma anche di fornire la prova delle proprie contro-eccezioni, eventualmente con lo strumento della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c..