Procedimento civile - termini processuali - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024
"Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte, con la conseguenza che non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali.
(In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'affermazione del principio, a partire da Cass. n. 10579 del 2021, secondo il quale il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", abbia determinato un prospective overruling trattandosi di evoluzione interpretativa giurisprudenziale del concetto di equità liquidatoria, posto a fondamento della norma sostanziale di cui all'art. 1226 c.c.)