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Procedimento civile - capacita' processuale - Legitimatio ad processum – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31681 del 09/12/2024

Acquisto della maggiore età della parte rappresentata dal genitore nel corso del processo - Contestuale nomina del genitore quale amministratore di sostegno - Conservazione della legitimatio ad processum in capo al genitore - Sussistenza - Effetti - Nuova procura al difensore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Se, nel corso del processo, al raggiungimento della maggiore età del figlio che sta in giudizio in persona del suo genitore fa seguito l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e la designazione di quest'ultimo quale amministratore, il genitore conserva la legitimatio ad processum, con la conseguenza che non è necessario il rilascio di una nuova procura alle liti, perché quella originariamente conferita è stata rilasciata da soggetto dotato di perdurante legittimazione, mentre sarebbe invalida quella conferita personalmente dal figlio, per difetto di capacità di agire processuale.