Contratto di viaggio turistico - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31368 del 06/12/2024
Vendita di pacchetto turistico "tutto compreso"- Causa concreta - Contratto unitario per una pluralità di partecipanti - Contratti stipulati separatamente e funzionalmente collegati - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie. In caso di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", la finalità turistica di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia di una o più persone può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario, concluso per una pluralità di partecipanti, ma anche di due o più contratti stipulati anche separatamente e funzionalmente collegati, anche ove si tratti di "piccola comitiva" o di gruppo minimo di persone, con la conseguenza che la non imputabile sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno dei componenti integra causa di estinzione anche dell'obbligazione degli altri, idonea a legittimare il recesso dal contratto che ne è fonte.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che, senza verificare la sussistenza di un collegamento negoziale tra i distinti pacchetti turistici "all inclusive" acquistati da una coppia di amiche allo scopo di trascorrere una vacanza in compagnia, aveva statuito che le vicende di salute di una delle due, costretta ad annullare la prenotazione perché sottopostasi ad un intervento d'urgenza nell'imminenza del viaggio, non potevano ripercuotersi sul negozio concluso dall'altra, al punto da inficiarne la validità, ed aveva, quindi, confermato la decisione del giudice di pace di rigetto della domanda di restituzione della quota anticipata da quest'ultima).
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che, senza verificare la sussistenza di un collegamento negoziale tra i distinti pacchetti turistici "all inclusive" acquistati da una coppia di amiche allo scopo di trascorrere una vacanza in compagnia, aveva statuito che le vicende di salute di una delle due, costretta ad annullare la prenotazione perché sottopostasi ad un intervento d'urgenza nell'imminenza del viaggio, non potevano ripercuotersi sul negozio concluso dall'altra, al punto da inficiarne la validità, ed aveva, quindi, confermato la decisione del giudice di pace di rigetto della domanda di restituzione della quota anticipata da quest'ultima).