Società - Responsabilità patrimoniale. - Atto di scissione societaria – Corte di Cassazione, Sentenza n. 5089, del 26/02/2025
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Ragioni - Azione revocatoria ex art. 66 l.fall - Competenza del tribunale fallimentare. Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 24237 dell’8 agosto 2023 – hanno pronunciato i seguenti principî:
«L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario»;
«L’azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese».
«L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario»;
«L’azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese».