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Contratti In Genere - Contratto a favore di Terzi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 407 del 08/01/2025

Contratto a favore di terzo - Stipulato dal proprietario del fondo servente - Configurabilità - Condizioni.  Contratto a favore di terzo - Prediali - Costituzione Del Diritto delle Servitù Volontarie - Costituzione Negoziale Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.