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Cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 654 del 10/01/2025

Cd. Retrocessione del credito - Notificazione della cessione al debitore ceduto - Art. 1264 c.c. - Libertà di forma - Sussistenza - Notificazione della cessione con ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso del giudizio di opposizione - Idoneità. La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..