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Contratti in genere - forma - scritta ad substantiam - transazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 535 del 09/01/2025

Danno da emotrasfusioni o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Proposta di transazione avanzata dal danneggiato - Obbligatorietà dell'accettazione da parte del Ministero della Salute - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In materia di danni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati infetti, il Ministero della salute non ha l'obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato, attesa la necessità della forma scritta "ad substantiam" dell'accordo transattivo, da concludersi in un unico contesto e con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà della P.A., nonché l'esigenza, per concludere la transazione, di una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull'"an" che sul "quantum", in ordine all'interesse a reciproche concessioni con la controparte. 

(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso che configurasse atto formale di transazione, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 3 novembre 2003, il Decreto Direttoriale - Direzione Generale Programmazione Sanitaria del 17 novembre 2003, prot. 9266, attesa la sua natura di atto amministrativo di portata generale, con cui vengono determinati gli importi riconoscibili in sede transattiva in base a determinati parametri, sul presupposto che una effettiva volontà di transigere sia ritualmente manifestata caso per caso).