Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4680 del 22/02/2025
Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Criteri - Fondamento - Applicabilità del principio in caso di patologia pregressa che si manifesta progressivamente - Fattispecie.
La liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale; tale conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l'invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva detratto dalla percentuale di danno riportato del 42% una percentuale d'invalidità pregressa del 21% tenendo conto anche dell'incidenza, manifestatasi successivamente e progressivamente, della condizione patologica preesistente, che aveva generato sia un aggravamento della perdita del visus all'occhio operato che una perdita progressiva del visus all'occhio controlaterale).