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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4417 del 19/02/2025

Riduzione dell'assegno divorzile - Condizioni - Potere di autoriduzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La riduzione dell'assegno divorzile può avvenire previo accordo tra gli ex coniugi e, in caso di dissenso, con ricorso all'autorità giudiziaria fondato su "giustificati motivi" la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio; al di fuori di queste ipotesi, l'onerato al pagamento dell'assegno divorzile non ha il potere di procedere in via unilaterale ad un'autoriduzione, in quanto anche l'inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione può configurare il delitto previsto dall'art. 570-bis c.p.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito di rigetto della domanda di accertamento della legittimità dell'autoriduzione dell'assegno di divorzio fondata sulla natura eccezionale della situazione pandemica da Covid-19).