Skip to main content

Procedimento civile - termini processuali - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4034 del 17/02/2025

Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie. L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del gravame, che, pur avendo ricevuto nell'immediatezza del deposito la terza pec contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attivata solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici).