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Processo del lavoro - Art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Corte di Cassazione, Sentenza n. 17603, del 30/06/2025

Sostituzione dell’udienza di discussione col deposito di note scritte - Rito del lavoro - Termine giudiziale - Specificazione dell’orario - Interpretazione - A giorni - Orario di apertura delle cancellerie.

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 11898 del 2024, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
con riferimento all’art. 127-ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche di cui al lgs. n. 164 del 2024, il provvedimento con cui giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni:
-che la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria;
c-he nessuna delle parti si opponga alla suddetta sostituzione;
-che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell’oralità;
-che, qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
nei giudizi ordinari, il termine giudiziale dato con specificazione dell’orario deve intendersi a giorni e limitato all’orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, come da decreto dell’autorità giudiziaria competente.