Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Presso il procuratore o nella residenza o domicilio ex art. 330 c.p.c. - Del ricorso in revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione - Estensione.
L'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 25349 del 20/09/2021 (Rv. 662403 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_391 bis
Corte
cassazione
25349
2021