Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Ricorso per cassazione che censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1603 del 19/01/2022 (Rv. 663722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_395
Corte
Cassazione
1603
2022