Ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 dell'ultimo giorno – Cass. n. 29584/2021
Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a mezzo posta - Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo pec - Ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 dell'ultimo giorno - Tempestività - Sussistenza - Fondamento - Scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario.
In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario - soluzione che consente la "reductio ad legitimitatem" dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021 (Rv. 662706 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_149 bis