Notificazione presso il procuratore costituito – Cass. n. 115/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Presso il domicilio effettivo - Esito negativo della notifica - Causa imputabile al richiedente - Conseguenze - Riattivazione della procedura notificatoria - Escusione.
In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinché la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 115 del 04/01/2022 (Rv. 663551 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_330