Notificazione nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica – Cass. n. 25885/2022
Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - Notificazione nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica - Residenza effettiva (dimora o domicilio) del destinatario dell'atto - Contestazione - Prova - Mezzi - Accertamento del giudice di merito.
In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25885 del 02/09/2022 (Rv. 665620 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Civ_art_2697