arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - forma – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10436 del 14/05/2014
Controversie tra AGEA e beneficiari dei contributi agricoli UE - Assoggettamento al giudizio arbitrale - Forma scritta ex art. 807 cod. proc. civ. - Nomina del proprio arbitro da parte dell'AGEA a seguito di nomina dell'arbitro da parte dei beneficiari dei contributi - Sufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10436 del 14/05/2014
L'art. 15, comma 3, del d.m. dell'Agricoltura 1° luglio 2002, n. 743, secondo cui, in difetto di preventiva accettazione, la nomina dell'arbitro da parte dell'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA) equivale ad accettazione della proposta di compromesso da parte dei richiedenti/beneficiari dei contributi agricoli dell'Unione Europea, non si pone in contrasto con l'art. 807 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile "ratione temporis") atteso che, anche per tale disposizione il requisito della forma scritta "ad substantiam" per la validità del compromesso può realizzarsi anche con lo scambio di missive contenenti la proposta e l'accettazione, rispondendo tale interpretazione ad una esigenza di deformalizzazione dell'obbligo pur conservandone il nucleo indefettibile dell'incontro effettivo, e riscontrabile per iscritto, di volontà sulla compromettibilità e sull'oggetto del compromesso. Ne consegue che, essendosi l'AGEA autoassoggettata al procedimento arbitrale per le controversie relative ai contributi agricoli di provenienza (ed in presenza di una specifica predisposizione unilaterale della completa disciplina delle forme di soluzione delle controversie diverse dal ricorso all'autorità giudiziaria), non occorre, ai fini della validità di un compromesso, una specifica approvazione per iscritto del compromesso, essendo sufficiente la nomina dell'arbitro.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10436 del 14/05/2014