Lodo parziale - Immediata impugnabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi; viceversa, l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio (nella specie, rigettando l'eccezione di prescrizione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014