Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016
Nuova formulazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. ex art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Condizioni - Espressa disposizione della "legge" - Portata - Clausola arbitrale societaria anteriore alla novella - Individuazione della legge di rinvio - Art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.
In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016