Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
Regole del procedimento - Derogabilità delle norme del codice di rito - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Portata. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015