Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14782 del 19/07/2016
Art. 3, comma 2, del d.l. n. 180 del 1998 - Divieto di arbitrato - Interpretazione - Fondamento - Fattispecie.
Il divieto di arbitrato per le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. n. 180 del 1998, conv. con modif. nella l. n. 267 del 1998, va interpretato estensivamente ed in coerenza con la "ratio" della disposizione, che è quella di precludere il ricorso ad arbitri privati per le controversie relative alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, a ragione del rilevante interesse pubblico ed anche economico delle stesse, sicché tale divieto riguarda non solo le opere da ricostruire ovvero da realizzare in conseguenza di eventi sismici, ma tutte quelle comunque ricomprese nei programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali e, quindi, finanziate con fondi destinati alla calamità naturale ancorché non oggetto di "ricostruzione" a causa di essa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il divieto di arbitrato con riferimento alle opere di completamento della costruzione della nuova sede del Comune di Bevagna, deliberate in epoca antecedente al sisma ma ricomprese nel programma di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturale).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14782 del 19/07/2016