Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13089 del 24/06/2015
Contratto stipulato dal fallito "in bonis" - Possibilità per il curatore di disconoscere la clausola compromissoria - Esclusione - Credito vantato nei confronti di soggetto sottoposto a procedura concorsuale - Validità della clausola compromissoria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13089 del 24/06/2015
Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13089 del 24/06/2015
La regola secondo la quale il curatore, che subentri in un contratto stipulato dal fallito contenente una clausola compromissoria, non può disconoscere tale clausola, ancorché configuri un patto autonomo, e, se il fallimento sia stato dichiarato dopo che gli arbitri siano stati già nominati ed abbiano accettato l'incarico, non può disconoscere gli effetti del rapporto già perfezionato e che ha avuto esecuzione, non si applica in relazione ai crediti vantati nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale (nella specie, la liquidazione coatta amministrativa). In tal caso, infatti, la clausola arbitrale non consente di derogare al procedimento di verifica del passivo, dovendo tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio del debitore insolvente essere accertate nelle forme previste dall'art. 52, secondo comma, legge fall., al fine di assicurare il rispetto della "par condicio creditorum".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13089 del 24/06/2015