Sottoscrizione - girata della polizza di carico - inidoneità.*
In tema di trasporto marittimo, il requisito della sottoscrizione del contratto, anche al fine dell'operatività, in deroga alla giurisdizione del giudice italiano, di una clausola compromissoria per arbitrato estero, in esso contenuta, non è ravvisabile nella mera firma per girata della polizza di carico, la quale assolve alla diversa funzione di trasferire ad altro soggetto i diritti nascenti dal contratto stesso. ( V 2392/78, mass n 391795).*
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2017 del 15/03/1985