Improponibilità della domanda per esistenza di clausola compromissoria - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Conseguenze - Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo - Ammissibilità - Facoltà dell'intimato di eccepire l'improponibilità della domanda in sede di opposizione - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011
L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'impropobibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5265 del 04/03/2011