Rinuncia alla domanda - Efficacia - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 29/03/2012
Sia nell'ambito dell'arbitrato rituale che in quello rituale la rinuncia alla domanda, formulata da una delle parti, deve essere accettata dalle altre, valendo per il mandato collettivo che investe gli arbitri le regole sulla formazione del contratto, incluso l'art. 1328 cod. civ., con la conseguenza che la rinuncia al procedimento, per essere preclusiva dell'arbitrato, deve essere accompagnata dalla revoca dell'arbitro.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 29/03/2012