Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13690 del 14/06/2006
Arbitrato rituale - Ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo - Conseguente nullità della clausola compromissoria - Questione di giurisdizione - Ammissibilità.
L'eccezione di difetto di giurisdizione per essere stata deferita agli arbitri una controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, proposta (non già in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ma) come motivo di ricorso avverso la sentenza della corte di appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo non può essere dichiarata inammissibile in quanto concernente una questione di merito attinente all'esistenza ed alla validità del compromesso, ma deve essere esaminata e decisa, atteso che in siffatta ipotesi un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale: ed invero la corte di appello investita dell'impugnazione è giudice della propria giurisdizione in relazione all'eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando la decisione positiva sul punto l'affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13690 del 14/06/2006