Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9162 del 20/04/2006
Arbitrato rituale - Impugnazione per nullità del lodo davanti alla corte d'appello - Eccezione di difetto di giurisdizione degli arbitri - Ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello - Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo - Conseguente nullità della clausola compromissoria - Questione di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento
L'eccezione di difetto di giurisdizione degli arbitri rituali, per essere la stessa riservata alla cognizione del giudice amministrativo, proposta (non già in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ma) come motivo di ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo, non può essere dichiarata inammissibile perché concernente una questione di merito attinente all'esistenza ed alla validità del compromesso, ma deve essere esaminata e decisa, atteso che in siffatta ipotesi un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. La corte d' appello investita dell'impugnazione è infatti giudice della propria giurisdizione in relazione all'eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando la decisione positiva sul punto l'affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9162 del 20/04/2006