Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - decisione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001
Giudizio rescissorio - Necessità di nuova attività istruttoria - Previsione della rimessione della causa davanti all'istruttore (art. 830, comma secondo, cod. proc. civ.) - Disciplina ex artt. 55 e 81 della legge 26 novembre 1990 n. 353 - Abrogazione implicita della previsione - Fondamento.
L'art. 830, comma secondo, cod. proc. civ. - nella parte in cui prevede la rimessione della causa davanti all'istruttore se per la decisione del merito, conseguente alla dichiarazione di nullità del lodo, è necessaria una nuova istruzione - deve intendersi abrogato per incompatibilità con gli artt. 55 e 81 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (entrati in vigore successivamente al 30 aprile 1995 e quindi posteriormente alla legge 5 gennaio 1994, n. 25, sostitutiva, nel senso sopra indicato, dell'art. 830), i quali, modificando l'art. 350 cod. proc. civ. e l'art. 128 disp. att. cod. proc. civ., hanno previsto, quale disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello, la trattazione collegiale e l'abolizione della figura del consigliere istruttore.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001