lodo - Impugnazione lodo per nullità
28/10/2012 Art. 336, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Declaratoria di nullità del lodo in via rescindente - Caducazione della pronuncia sulle spese - Rinnovazione del giudizio sulle spese - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8919 del 04/06/2012
Civile -Arbitrato - Impugnazione lodo per nullità
Art. 336, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Declaratoria di nullità del lodo in via rescindente -
Caducazione della pronuncia sulle spese - Rinnovazione del giudizio sulle spese - Necessità - Fattispecie. Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8919 del 04/06/2012
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8919 del 04/06/2012
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile
dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado
ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la
caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere
di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa.
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato nulli
il procedimento arbitrale e i lodi emessi, parziale e definitivo, condannando i ricorrenti per cassazione al
pagamento delle spese sia del giudizio arbitrale che del giudizio di impugnazione).