art. 820, comma 2, c.p.c. nel testo ante riforma del 2006 - Doppia proroga del termine per la decisione in presenza di entrambe le cause giustificative ivi previste - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di arbitrato, l'art. 820, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma del 2006), secondo cui quando debbano essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato un lodo non definitivo gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine, va interpretato nel senso che la locuzione «per una sola volta» va riferita a ciascuno dei due tipi di circostanze giustificative della proroga. Invero, l'esigenza di disporre di un tempo più lungo per decidere è direttamente proporzionale alla complessità del procedimento, valutata in base agli indici, previsti dal legislatore, dell'assunzione di mezzi di prova e della pronuncia di un lodo non definitivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12950 del 22/06/2016