Conseguenze - Oneri della parte interessata.
L'art. 829, numero 6, cod. proc. civ. commina la nullità del lodo pronunziato oltre il termine stabilito dall'art. 820 cod. proc. civ., ma fa salvo il disposto dell'art. 821 cod. proc. civ., alla stregua del quale il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6069 del 26/03/2004