Notificazione della relativa manifestazione di volontà - Tempestività - Criterio di riferimento.
In caso di omessa pronunzia degli arbitri nel termine stabilito, alla stregua del combinato disposto degli artt. 821 e 823 cod. proc. civ., si deve avere riguardo - al fine di stabilire se la notificazione di volontà delle parti di far valere la decadenza degli arbitri sia pervenuta prima della decisione - al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo della deliberazione da parte della maggioranza degli arbitri.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7863 del 22/08/1997