termini per la pronuncia - art. 820, comma 2, c.p.c. ante riforma del 2006 - Proroga per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio - Ammissibilità.
In materia di arbitrato, la possibilità di proroga del termine per la decisione prevista dall'art 820, comma 2, c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile "ratione temporis"), riconosciuta agli arbitri in caso di assunzione di mezzi di prova, è estensibile all'ipotesi di espletamento della consulenza tecnica.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12956 del 22/06/2016