Potere di correzione - Art. 826 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge n. 40 del 2006 - Art. 826 cod. proc. civ. nella formulazione attuale - Differenze di regime - Fondamento. .
La correzione degli errori materiali del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 826 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dalla legge n. 25 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), spetta agli arbitri e, depositato il lodo, al giudice dell'"exequatur", sicché è inammissibile l'istanza di correzione rivolta al giudice dell'impugnazione del lodo, atteso che solo la formulazione dell'art. 826 cod. proc. civ. introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006 prevede che la correzione possa essere disposta "anche" dal giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20755 del 23/11/2012