Clausola compromissoria "binaria" - Ammissibilità in presenza di una pluralità di parti - Condizioni - Raggruppamento delle parti in due soli gruppi omogenei e contrapposti - Necessità.
La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6924 del 08/04/2016