Arbitrato - competenza – Cass. n. 3523/2020
Clausola compromissoria - Ambito di applicazione - Interpretazione - Criteri - Controversia relativa ad un accordo successivo al contratto di cessione di quote sociali contenente detta clausola - Conseguenze - Responsabilità legale dei soci cedenti verso la società od i cessionari - Esclusione.
ARBITRATO
COMPETENZA
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa; pertanto, ove tale clausola sia stata inserita nell'atto di cessione ad una società delle quote di capitale di una s.r.l., in seguito sottoposte a sequestro nell'ambito di una misura di prevenzione, spetta all'autorità giudiziaria e non agli arbitri la cognizione della controversia, relativa al successivo accordo con il quale i precedenti titolari delle quote in questione e l'Amministrazione giudiziaria interessata hanno assunto, in favore delle due società coinvolte nel menzionato atto, un obbligo di garanzia di alcuni crediti specificamente indicati. In particolare, va esclusa l'esistenza di una fonte legale di responsabilità dei venditori delle dette quote, poiché anche nella società semplice l'art_ 2290 c.c., nel prevedere una siffatta responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla cessione, non la estende nei confronti della società o dei cessionari, salvo che una simile garanzia non sia stata pattuita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3523 del 13/02/2020 (Rv. 657294 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808_4, Cod_Civ_art_2290, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Civ_art_2469