Arbitrato irrituale - Determinazione del compenso - Attribuzione al Consiglio dell'ordine degli avvocati - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di arbitrato, qualora il lodo preveda che la quantificazione del compenso degli arbitri sarà effettuata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, l'accettazione del lodo integra una convenzione tra le parti, riconducibile all'art. 1349 c.c., che determina l'inapplicabilità dell'art. 814 c.p.c. (Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16594 del 05/08/2016