Arbitrato - arbitri - compenso – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17034 del 23/06/2008
Autoliquidazione degli arbitri - Natura di proposta contrattuale - Accettazione delle parti del giudizio arbitrale - Necessità - Mancata accettazione - Impugnazione del lodo arbitrale limitatamente al capo relativo alle spese - Interesse della parte - Insussistenza.
L'art. 814 cod. proc. civ. configura un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall'autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per vincolare le parti del giudizio, deve da queste essere accettata e che non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri, onde acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo. Ne deriva che, quando non abbia accettato la proposta di liquidazione, la parte non è vincolata al pagamento del compenso per gli arbitri e per il funzionamento del collegio arbitrale, e non ha, quindi, interesse a ricorrere avverso il capo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio nonché alla liquidazione degli onorari degli arbitri, del compenso al segretario e delle spese di funzionamento del collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17034 del 23/06/2008