Arbitrato rituale - Accettazione dell'incarico da parte degli arbitri - Contratto di diritto privato - Riconducibilità al contratto d'opera intellettuale - Effetti - Compenso per l'opera prestata - Obbligo di corresponsione - Solidarietà tra i contendenti - Configurabilità.
Qualunque sia la natura, privatistica o pubblicistica, dell'arbitrato rituale, tra i contendenti e gli arbitri si perfeziona, con l'accettazione dell'incarico da parte di questi, un contratto di diritto privato, riconducibile al contratto d'opera intellettuale, dal quale deriva l'obbligo in via solidale dei contendenti di corrispondere il compenso per l'opera prestata, rimanendo ininfluente, a tali effetti, il carattere unilaterale della devoluzione effettiva della controversia agli arbitri.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13174 del 26/11/1999