Arbitrato - competenza - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21523 del 25/10/2016
Art. 819 ter c.p.c. - Sentenza pronunciate dopo il 2 marzo 2006 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principio "tempus regit actum", per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda, dovendo tale pronuncia essere rettamente intesa quale sentenza declinatoria della competenza in favore degli arbitri e, dunque, impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21523 del 25/10/2016