Preclusione dell'impugnazione del lodo arbitrale ex art. 817 cod. Proc. Civ. - configurabilità - condizioni.*
La preclusione dell'impugnazione del lodo arbitrale per aver pronunciato fuori dei limiti del compromesso, stabilita dall'art. 817 cod. proc. civ. per la parte la quale non abbia eccepito nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitavano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, si determina solo quando una parte abbia formulato specifiche conclusioni eccedenti tali limiti, senza contestazioni della controparte, in ordine alle quali gli arbitri hanno il dovere processuale di decidere, ma non può farsi derivare da mere argomentazioni difensive che non si traducano in domande cui gli arbitri siano tenuti a dare puntuale risposta, tanto meno se svolte dai difensori delle parti, i quali non hanno alcun potere di modificare o ampliare i limiti del compromesso.*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2550 del 11/04/1983