Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - forma – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001
Conferenza personale, nel medesimo luogo, in ogni fase deliberativa, fino a quella finale, di tutti i componenti del collegio, ai sensi dell'art. 823 cod. proc. civ. - Requisito essenziale, a pena di nullità, ed inderogabile dalle parti - Fondamento - Possibilità dell'arbitro di allontanarsi dopo la discussione, per astenersi dal voto - Conferenza videotelefonica - Ammissibile per il lodo internazionale.
Costituisce requisito di forma essenziale del lodo arbitrale, a pena di nullità, pur non essendo contemplato espressamente dall'art. 829, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non derogabile dalle parti ai sensi del n. 7 del medesimo articolo, la conferenza personale di tutti i componenti del collegio, richiesta dall'art. 823 cod. proc. civ., primo comma, nel medesimo luogo e in ogni fase del procedimento deliberativo del lodo, fino a quella finale in cui è adottata la decisione definitiva - salvo che l'arbitro, dopo aver partecipato alla discussione, si allontani in tale ultima fase, al momento della votazione, per astenersi dal voto - al fine di garantire alle parti medesime che le questioni oggetto di controversia siano esaminate con la massima accuratezza e completezza, da tutti gli arbitri, ai quali è conferito il relativo potere. Per la deliberazione del lodo internazionale è ammissibile anche la conferenza videotelefonica, ai sensi dell'art. 837 cod. proc. civ..
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001